Art. 3.
(Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo).

      1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.
      2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo di cui al comma 1, deve contenere:

          a) gli obiettivi specifici, gli strumenti e i finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire all'APS italiano in sede di legge finanziaria;

          b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori ad organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 21;

          c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

          d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per l'APS;

 

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          e) le aree geografiche ed i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i Piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

          f) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi al di fuori dei Piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

          g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multibilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

          h) le condizioni di concedibilità ed i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

          i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

          l) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate agli interventi di emergenza;

          m) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di contributi e crediti agevolati alle organizzazioni senza fine di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 24, nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;

          n) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di cofinanziamenti e crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 27;

          o) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

      3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ha altresì il

 

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compito di esercitare il potere di controllo sull'attività dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, nonché sugli interventi svolti ai sensi della presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
      4. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 27. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 13, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ed al controllo di cui all'articolo 5.
      5. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dalle Nazioni Unite, dalle istituzioni finanziarie internazionali e dalle altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto all'approvazione del Parlamento.
      6. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali ed i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, nonché presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali dell'APS.
 

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      7. Le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 27, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.