1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.
2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo di cui al comma 1, deve contenere:
a) gli obiettivi specifici, gli strumenti e i finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire all'APS italiano in sede di legge finanziaria;
b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori ad organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 21;
c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;
d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per l'APS;
e) le aree geografiche ed i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i Piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;
f) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi al di fuori dei Piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;
g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multibilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;
h) le condizioni di concedibilità ed i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;
l) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate agli interventi di emergenza;
m) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di contributi e crediti agevolati alle organizzazioni senza fine di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 24, nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;
n) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di cofinanziamenti e crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 27;
o) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.
3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ha altresì il